Art. 8.
(Donazione di gameti).

      1. La donazione di gameti avviene previo consenso informato e validamente espresso del donatore. La donazione è volontaria e gratuita e può essere effettuata da ogni persona di età non inferiore a diciotto anni e di età non superiore, per la donna, a trentacinque anni e, per l'uomo, a quaranta anni.
      2. I responsabili dei centri di raccolta e conservazione di gameti di cui all'articolo 9 provvedono ad accertare l'idoneità del donatore allo scopo di escludere la trasmissione di patologie infettive o di

 

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malattie ereditarie secondo protocolli definiti con decreto del Ministro della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. I dati personali relativi al donatore sono riservati, salvo quanto disposto dall'articolo 17.
      4. Non è consentito l'utilizzo di gameti di uno stesso donatore per più di otto gravidanze positivamente portate a termine.
      5. Nessun rapporto giuridico si costituisce tra il nato e il donatore.